SOA

Che cos’è

L’ Attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA (Società Organismi di Attestazione), che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Di fatto, in luogo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori (oggi abolito) e in virtù della nuova normativa in ambito di appalti pubblici, l’Attestazione SOA è oggi un documento necessario per comprovare la capacità dell’impresa di sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto).
Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio), viene valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.
Il decreto correttivo del Codice degli Appalti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 – decreto milleproroghe) prevede la possibilità, a partire dal 17 ottobre 2008 e fino al 31 marzo 2011, di dimostrare i Requisiti Tecnici considerando i lavori degli ultimi 10 anni e i Requisiti Economici (Fatturato, Costo del Personale ed Attrezzature) scegliendo i migliori 5 anni degli ultimi 10.

L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi.
Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.). Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati sono 8, in Euro:

 

    • I pari a € 258.228,45

 

  • II pari a € 516.456,90
  • III pari a € 1.032.913,80
  • III-bis pari a € 1.500.000,00
  • IV pari a € 2.582.284,50
  • IV-bis pari a € 3.500.000,00
  • V pari a € 5.164.569,00
  • VI pari a € 10.329.138,00
  • VII pari a € 15.493.707,00
  • VIII per importi illimitati

ed abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%.

La classifica di importi sarà commisurata alla capacità economica e tecnica dell’impresa.

Il costo minimo dell’attestazione sarà commisurato al numero di Categorie ottenute ed alle rispettive Classifiche.

Capacità economica
Vengono presi in considerazione i valori riportati negli ultimi 5 documenti fiscali depositati relativi alla: cifra d’affari in lavori (che deve risultare almeno pari al 100% della somma degli importi di attestazione richiesti), attrezzatura specifica e caratteristica dell’attività, sia essa in ammortamento, in locazione finanziaria o a noleggio + eventuali ammortamenti figurativi (il tutto deve risultare almeno pari al 2% della somma degli importi di qualificazione richiesti), costo del personale assunto che deve risultare, in alternativa: il 15% della somma degli importi di qualificazione richiesti, a condizione che il costo sostenuto per il solo personale operaio sia almeno pari al 40% del costo totale; il 10% della somma degli importi di qualificazione richiesti, se il costo sostenuto per il solo personale tecnico assunto a tempo indeterminato è almeno pari al 80% del costo totale).

Capacità tecnica
L’impresa dovrà fornire certificazioni di idoneità tecnica (ovvero documenti riassuntivi inerenti ai lavori svolti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti alla sottoscrizione dell’impegno con la SOA), secondo i seguenti parametri: per un valore almeno pari al 90% dell’importo della relativa attestazione richiesta con la dimostrazione di singole commesse (lavori di punta) di importi almeno pari a:

almeno un lavoro pari al 40% dell’importo richiesto in ogni singola categoria;
la somma di 2 pari al 55% dell’importo richiesto in ogni singola categoria;
oppure la somma di 3 pari al 65% dell’importo richiesto in ogni singola categoria.
Il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 costituisce per tutti requisito premiante, ma è altresì condizione obbligatoria per l’ottenimento di classifiche d’attestazione superiori a € 516.000,00 (1 miliardo).

Documentazione
La documentazione da produrre per la valutazione sarà simile a quella utilizzata per l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, ovvero: visure camerali (con antimafia ed eventuale abilitazione per le categorie impiantistiche 37/08-ex legge 46/90), certificati di cittadinanza per legali rappresentanti e direttori tecnici, certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare, bilanci (o equivalenti documenti fiscali), titoli di studio, referenze bancarie, certificati di idoneità tecnica, documento unico di regolarità contributiva (DURC) oltre ad una serie di dichiarazioni (requisiti personali e aziendali di ordine generale e speciale) rese su facsimili che ogni SOA predispone su autorizzazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.