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contratto a termine oltre i 12 mesi per specifiche esigenze

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Laddove si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, si può apporre un termine di durata superiore ai 12 mesi ma comunque non eccedente i 24 mesi, fino al 30 settembre 2022. Inoltre, si interviene in modo strutturale sui rinnovi e le proroghe dei rapporti a tempo, affiancando alle causali legali del “Decreto Dignità”, quelle previste dalla contrattazione collettiva (nazionale, aziendale e territoriale).

È questa la novità contenuta nell’ultimo pacchetto di correttivi approvato al “DL Sostegni bis” con cui si interviene nuovamente sulla disciplina dei contratti a termine.

Contratto a termine, le novità nel “DL Sostegni bis”

La prima modifica affida alla contrattazione collettiva in via definitiva il controllo della reiterazione dei contratti a termine, liberandoli dalle maglie strette delle causali legali del “Decreto Dignità” che limitavano fortemente proroghe e rinnovi.

Con il secondo intervento si promuove ancora l’occupazione a termine, sempre sotto il governo dalla contrattazione collettiva, come strumento di incentivo dell’occupazione temporanea, ma non di breve durata (i contratti dovranno durare più di un anno).

Correttivi al “DL Sostegni bis”, le novità su licenziamenti, CIG e INPGI

Nel “Decreto Sostegni bis” è entrata anche l’ultima mediazione del governo Draghi sui licenziamenti, prima confluita in un apposito decreto fisco-lavoro (n. 99/2021): per i datori di lavoro delle industrie tessili-abbigliamento-pelletteria sono previste altre 17 settimane di CIG gratuita (non sono dovuti i contributi addizionali) da fruire dal 1° luglio al 31 ottobre.

Fino al 31 ottobre quindi non si può licenziare. Arrivano anche altre 13 settimane di CIG fino a dicembre per le imprese del manifatturiero che hanno esaurito l’ammortizzatore emergenziale (chi le usa non può licenziare).

Con un altro emendamento, slitta dal 30 giugno al 31 dicembre il commissariamento dell’Inpgi, l’Istituto di previdenza dei giornalisti.

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