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Contratto di rioccupazione: esonero contributivo per nuove assunzioni

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L’INPS ha fornito i chiarimenti amministrativi, in vigore dal 15 settembre, finalizzati alla fruizione dello sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato attraverso il contratto di rioccupazione

con il messaggio n. 3050 dal 9 settembre u.s. ha fornito, nei tempi ivi indicati, i chiarimenti amministrativi, in vigore dal 15 settembre, finalizzati alla fruizione dello sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato attraverso il contratto di rioccupazione. La tempistica, seppur al limite, consente di procedere a chi sarà interessato a godere di tale agevolazione che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, in presenza di talune condizioni essenziali e non eliminabili, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021.:

  1. Datori di lavoro destinatari: sono tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori (ad esempio, studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.) con l’eccezione di quelli agricoli, di quelli domestici e di quelli appartenenti al settore finanziario (banche, assicurazioni, ecc.) esclusi in virtù di un indirizzo espresso dalla Commissione Europea chiamata a deliberare sui c.d. “Aiuti di Stato”;
  2. Lavoratori interessati: sono tutti coloro che, disoccupati, hanno dato la loro immediata disponibilità, anche in via telematica, ai servizi per l’impiego, ad essere occupati, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015;
  3. Tipologia contrattuale: il contratto deve essere a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Sono esclusi il contratto di apprendistato, che “gode” della particolare normativa “propria” in materia contributiva, le trasformazioni di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in quanto il lavoratore non risulta in quel momento disoccupato (v. circolare INPS n. 115/2021) ed il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato in quanto si tratta di una tipologia che non assicura stabilità ed è connotata da episodicità e saltuarietà e dipende, unicamente dalla “chiamata” del datore di lavoro;
  4. Progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi: elemento essenziale che accompagna il contratto va redatto con il consenso del lavoratore ed è finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore correlate al nuovo contesto ove svolgerà la propria attività. La stipula del contratto non è possibile per un datore di lavoro che, nei sei mesi antecedenti, abbia proceduto a licenziamenti individuali per motivi economici o collettivi ex lege n. 223/1991 di dipendenti nella medesima unità produttiva (e qui, il Legislatore non opera alcun richiamo alle stesse mansioni del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione, sicché il “blocco” appare totale). Chiarimenti dell’INPS relativi ai contenuti non ce ne sono e, ad oggi, neanche il Ministero del Lavoro ha sentito il bisogno di dire alcunché: di conseguenza, “lo svolgimento del tema” appare libero. Al termine dei sei mesi le parti possono procedere alla risoluzione del rapporto, previo preavviso ex art. 2118 c.c., ma se è il datore di lavoro ad esercitare tale potere, l’INPS è abilitato a recuperare lo sgravio contributivo già riconosciuto per l’intero periodo. Durante l’espletamento del progetto di inserimento, valgono le regole sul licenziamento illegittimo:
  5. Sgravio contributivo: 6.000 euro su base annua, sulla quota a carico del datore. Nei rapporti a tempo parziale, ovviamente, tutto va riproporzionato.
  6. Licenziamenti successivi all’assunzione con contratto di rioccupazione: nei sei mesi successivi il datore di lavoro non deve procedere nella unità produttiva in cui è stato inserito il lavoratore a licenziamenti per motivi economici sia individuali che collettivi, di personale che svolge le stesse mansioni dell’interessato. Se ciò si verifica, lo sgravio contributivo viene revocato e l’agevolazione, se già fruita, viene recuperata.

Da ultimo due cose importanti.

L’Istituto prima della comunicazione di autorizzazione a fruire il beneficio controllerà la posizione del datore di lavoro consultando il Registro sugli “Aiuti di Stato” e procederà alla registrazione del “quantum”: la fruizione effettiva dell’incentivo potrà avvenire attraverso il conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti dello sgravio contributivo oggetto di esonero, come, chiaramente, ricordato dalla circolare n. 115/2021.

La seconda cosa, invece, riguarda l’eventuale controllo successivo: l’INPS si riserva di valutare la sussistenza di tutti gli elementi normativi che giustificano il godimento dello sgravio contributivo e di procedere di conseguenza.

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